5 Ottobre 2021 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Figlia non riconosciuta, mi spetta qualcosa?

Buongiorno,
ho un dubbio che mi tormenta da alcuni anni e vorrei sapere se mi sono persa un occasione.
Mi spiego: sono nata nel 1978 da una coppia non sposata di anni 18 mio padre e 14 mia madre.
Il giorno dopo la mia nascita mio padre è morto per un incidente stradale e dai documenti risulta che lui mi ha riconosciuta ma credo solo all’ospedale perchè non ha avuto il tempo materiale per andare al comune.
Successivamente sono stata affidata alla nonna paterna insieme a mia madre fino al compimento di 16 anni di mia mamma la quale mi ha potuto riconoscere e dare il suo cognome. All’età dei 12 anni il mio attuale padre mi ha riconosciuta dandomi il suo cognome.
Adesso vorrei sapere dato che mia nonna paterna è deceduta nel 1995 e quando avevo 17 anni, posso richiedere parte la sua eredità avendo un altro cognome?
La nonna non ha fatto testamento.
Grazie

Cara lettrice,

per vantare diritti ereditari occorre possedere lo “status” di figlio riconosciuto.

Mi pare di capire che nel suo caso non sia così (mi dice infatti che lei porta il cognome della mamma).

Detto questo, è pur vero che il figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore.

Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.

Se il presunto genitore è mancato l’azione può essere iniziata nei confronti degli eredi. Azione non semplice, soprattutto dal punto di vista della prova, ma comunque fattibile.

Superato questo step si può ragionare sugli aspetti ereditari.

Nel suo caso però c’è un importante ulteriore elemento che va considerato; da quanto scrive non risulta chiaro se lei sia stata adottata dal suo attuale padre (non biologico), il quale ha dunque aggiunto il suo cognome a quello della mamma, o se sia stato fatto un riconoscimento “non veritiero”.

Questo aspetto è di fondamentale importanza perché certamente può cambiare radicalmente le carte in tavola circa le vie giudiziarie che occorre seguire, ma qui le cose si fanno troppo complicate per essere spiegate nelle poche righe a disposizione in questa sede e con i pochi elementi di fatto che lei fornisce.

Prenda questa mia risposta come imput per eventuali ulteriori approfondimenti sotto la guida di un legale di sua fiducia.

Un caro saluto

Avv. Maria Ferrara

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