2 Novembre 2019 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Se una ragazza madre muore a chi va il bambino?

Buonasera,
sono una ragazza madre che ha appena avuto un figlio.
Il padre non ha riconosciuto e non ne vuole sapere.
Se mi dovesse succedere qualcosa a chi va mio figlio? Va in automatico ai nonni oppure devo fare una dichiarazione scritta? In questo caso a chi mi devo rivolgere avendo problemi economici?
Grazie

Gentile lettrice,

la Sua preoccupazione è la preoccupazione di molti genitori e sono dunque contenta di cogliere lo spunto per parlare dell’argomento.

Non c’è nulla di automatico in casi come questo, la procedura è affidata al Giudice che avrà il compito di individuare la persona a cui affidare il minore avendo come obiettivo il bene del bambino.

A grandi linee funziona così. L’Ufficiale di Stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un genitore che ha lasciato un bimbo in minore età (nel caso, come il suo, in cui non vi sia l’altro genitore) entro dieci giorni deve darne notizia al giudice tutelare competente, il quale procederà alla nomina di un tutore cui il bimbo orfano sarà affidato. La legge stabilisce che venga designato quale tutore la persona scelta dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà genitoriale (indicazione questa che può essere data per testamento, per scrittura privata autenticata o per atto pubblico): questo tipo di designazione riveste particolare importanza, perché si presume che nessuno meglio di un genitore possa individuare la persona più adatta ad accudire, crescere ed educare i propri figli.

Ove sussistano gravi motivi che impediscano al giudice di nominare la persona indicata dal genitore premorto, la scelta ricadrà tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi del minore

Ribadisco, è fondamentale l’interesse del bambino, motivo per cui la scelta ricadrà sui quei parenti che si sono concretamente occupati di lui dal momento della scomparsa dei genitori e che per età e ambiente familiare possano offrirgli un ambiente consono alla sua crescita e alla sua educazione.

Il bambino stesso potrà essere sentito dal giudice, purché abbia compiuto 12 anni. Comunque si deve trattare di persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto dalla legge. È bene ricordare che i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi: tutte queste regole, quindi, si applicano naturalmente non solo ai bambini figli di coppie unite in matrimonio ma anche a quelli i cui genitori semplicemente convivano.

Se sentisse il bisogno di assistenza per la redazione del testamento o della scrittura privata non può far altro che rivolgersi a dei professionisti (con i relativi oneri economici), può verificare se sul territorio siano presenti dei servizi consulenziali che possano indirizzarla con dei costi a lei accessibili.

Un caro saluto.

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