19 Ottobre 2019 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Riconoscimento tardivo

Salve,

sono sposata da 5 anni e con mio marito extracomunitario con regolare permesso di soggiorno abbiamo due bambini, il primo riconosciuto da entrambi al momento della nascita ed il secondo riconosciuto solo da me poiché i genitori di mio marito e mio marito stesso hanno negato il riconoscimento, ora, pace fatta e problemi risolti mio marito vuole comparire sul certificato di nascita della bambina poiché al momento compaio solo io, possiamo farlo al comune di competenza?

Fatto questo sarà possibile mantenere il mio cognome o sarà necessario richiedere il cambio cognome al tribunale? Sono un po’ confusa sul discorso cognome e doppia cittadinanza, da parte di mio marito potrà ottenere il passaporto anche solo comparendo sul certificato di nascita e mantenendo il mio cognome ma qui in Italia?

Potrebbe creare problemi il fatto che la bambina abbia il mio cognome e non quello di mio marito sul passaporto nonostante siamo sposati?

Spero di essermi spiegata bene.

Grazie

Cara sig.ra

Quanto al cognome, se il figlio naturale viene riconosciuto dai due genitori in momenti diversi, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Qualora la filiazione nei confronti del padre venga riconosciuta (ovvero giudizialmente accertata) successivamente al riconoscimento da parte della madre, è comunque possibile attribuire il cognome paterno al figlio sostituendolo, anteponendolo ovvero posponendolo a quello materno;

In questo caso, se il figlio è ancora minorenne, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale competente, che, valutato l’interesse del minore, deciderà circa l’assunzione del cognome del padre, previo ascolto dei genitori e del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, “ove capace di discernimento”.

Se, al contrario, è maggiorenne, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 33 DPR 396/2000).

Per le questioni legate al passaporto le consiglio di rivolgersi ai competenti uffici e prima ancora di dare una lettura al seguente link https://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/

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