Gentile lettrice,
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 (la dichiarazione dei redditi considera già una serie di fattori che determinano l’imponibile, anche i figli a carico).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (dunque se lei ha altri figli che lavorano e producono reddito questi redditi si sommano al suo).
Vi è però un’eccezione, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Dunque , in sostanza, si sommano i redditi annui imponibili (che quindi già sono ciò che residua una volta operate tutte le deduzioni, compresi i carichi di famiglia) dei soggetti che risultano dal certificato di “stato di famiglia” e si verifica se l’importo è superiore o inferiore a 11.528,41. Se è inferiore si ha diritto al gratuito patrocinio, se è maggiore no.
Spero di essere stata utile.
