Cara Maria,
prima di rispondere alla domanda, colgo l’occasione per ribadire un concetto: alla luce delle ultime riforme, il vincolo di parentela dei figli nati al di fuori del matrimonio è uguale a quello dei figli nati all’interno del matrimonio e ciò anche con riferimento agli zii, nonni e parentele collaterali.
C’è da dire che, un conto è il vincolo di parentela e un altro è quello di affinità, ossia il vincolo che lega il marito o la moglie ai parenti del coniuge.
Il vincolo di affinità viene meno con il divorzio.
Ora, ammesso e non concesso che anche per le coppie non sposate si possa parlare di vincolo di affinità con estensione della relativa disciplina (e direi che allo stato attuale della normativa è certamente più no che si), se tale rapporto viene meno con la cessazione del matrimonio, a maggior ragione viene meno a seguito di cessazione di una coppia cosiddetta di fatto.
In conclusione, da un punto di vista strettamente giuridico nessun vincolo lega ad oggi l’ex compagna ai parenti (nipoti o altri) dell’ex compagno.
Poi, sul piano affettivo (e la giurisprudenza quando si parla di minori sempre più si sta orientando verso la tutela dei legami affettivi a prescindere da vincoli giuridici), se nel tempo si è instaurato un rapporto tra i nipoti e l’ex compagnia dello zio, per il bene dei bambini tale rapporto dovrebbe esser rispettato e l’appellativo “zia/zio”, tutto sommato, ben si addice, anche da un punto di vista sociale, a definire tale situazione. Di zii se ne possono avere tanti e di “tipi” diversi senza con ciò togliere nulla a nessuno.
Mi auguro di aver dato una risposta esauriente, se volesse darci altri dettagli o dirci cosa motiva questa domanda potrei cercare di inquadrare meglio la situazione.
Un caro saluto.
Avv. Maria Ferrara
