Caro lettore,
la legge riconosce in primo luogo ai bambini (e di riflesso ai nonni) il diritto di intrattenere relazioni stabili, durature e significative con gli ascendenti. Naturalmente la frequentazione non deve in alcun modo essere lesiva per il bambino.
Le modalità concrete (orari e luoghi) possono essere di vario tipo e natura e certamente su queste i genitori hanno l’ultima parola, ma devono essere tali, per quantità e qualità, da consentire il rispetto di questo principio generale.
I nonni hanno la facoltà di rivolgersi al giudice qualora ritengano che il diritto di frequentare i nipoti venga loro negato o reso difficoltoso.
Nel corso del procedimento le parti verranno sentite e verranno svolte le opportune indagini. Il Giudice, dunque, deciderà se e con che modalità nonni e nipoti potranno vedersi, avendo riguardo principalmente e primariamente al benessere del bambino.
Detto ciò, è però evidente come una radicazione del giudizio vada a compromettere ancora di più un rapporto già difficile con inevitabili riflessi sulla serenità del minore che avvertirebbe di essere conteso. Il consiglio è dunque quello di tentare il tutto e per tutto per trovare una soluzione bonaria.
cordiali saluti
Avvocato Maria Ferrara
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