Gentile sig.ra,
L’articolo 316 bis c.c. stabilisce che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
L’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti è previsto dunque in via sussidiaria qualora i genitori non siano in grado di provvedere per ragioni economiche al mantenimento dei propri figli.
Attenzione, la giurispridenza ha chiarito che l’obbligo ricorre quanto entrambi i genitori non siano in grado di provvedere.
Occorre dunque verificare se nel suo specifico caso ricorrano i predetti presupposti.
Inoltre, è importante precisare che l’obbligo a carico dei nonni (sia materni che paterni) non è quello di mantenere i nipoti, ma di “fornire ai genitori” i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri verso i figli.
Il tema è complesso ma spero di averle fornito qualche chiarimento.
Un caro saluto
Avvocato Maria Ferrara
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