Cara lettrice,
devo premettere che la questione del “rimborso” delle spese sostenute è un po’ controversa, soprattutto sotto il profilo della prescrizione, la Sua situazione andrebbe dunque esaminata nel dettaglio per poter rispondere al suo quesito anche studiando l’orientamento del Tribunale competente per Territorio.
Per risponderLe posso richiamare una recente sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha fatto alcune importanti puntualizzazioni. Secondo tale pronuncia il genitore che abbia provveduto a far fronte in via esclusiva al mantenimento del figlio spetterebbe non solo il rimborso integrale delle spese “vive” corrisposte nell’interesse della prole, ma anche quello relativo alla quota parte dell’altro genitore relativa al complessivo mantenimento del figlio.
Tale rimborso ha contenuto “riparatorio” e vale ad indennizzare, per l’appunto, il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Poichè nel nostro ordinamento le obbligazioni avente natura indennitaria possono essere liquidate “equitativamente“, ossia secondo una valutazione che prescinde dalla specifica documentazione dell’ammontare del danno subito, la cui dimostrazione può risultare assai gravosa se non impossibile, la loro liquidazione potrà appunto appoggiare su un criterio equitativo e dovrà, comunque, tener conto dei redditi e delle sostanze con cui entrambi i genitori avrebbero potuto far fronte al mantenimento del figlio. (tribunale di Lecce, Sent. del 07-07-2016).
Detto ciò, ribadisco che non ci sono orientamenti del tutto univoci, pertanto, l’esperimento dell’azione giudiziaria va valutato avendo cura di approfondire bene con il cliente il rischio di causa e il rapporto costo/beneficio.
Per le questioni inerenti alla detrazioni fiscali, è consigliabile che si confronti con un commercialista.
Un caro saluto.