26 Aprile 2018 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Mantenimento per la figlia mai regolarizzato

Buona sera,
purtroppo ho fatto il grave errore di non regolarizzare anni fa l’affido di mia figlia.
Suo padre per anni non ha mai versato nulla per il mantenimento e per 2 anni è completamente sparito dalla sua vita.
Quest’anno si è rifatto vivo per rivederla ed gli ho fatto causa, ottenendo così l’affidamento esclusivo ed un mantenimento di 200€ al mese + spese extra.
Ora le mie domande sono diverse.
Non avendo mai regolarizzato prima di quest’anno ho modo di fargli causa per il versamento degli arretrati?
E se non ha mai lavorato, in regola, negli anni passati?
Inoltre… avendo l’affidamento esclusivo, posso richiedere la detrazione per figli al 100% anche se lui versa un mantenimento?
E per la detrazione delle spese extra?
Grazie
Elisa

Cara lettrice,

devo premettere che la questione del “rimborso” delle spese sostenute è un po’ controversa, soprattutto sotto il profilo della prescrizione, la Sua situazione andrebbe dunque esaminata nel dettaglio per poter rispondere al suo quesito anche studiando l’orientamento del Tribunale competente per Territorio.

Per risponderLe posso richiamare una recente sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha fatto alcune importanti puntualizzazioni. Secondo tale pronuncia il genitore che abbia provveduto a far fronte in via esclusiva al mantenimento del figlio spetterebbe non solo il rimborso integrale delle spese “vive” corrisposte nell’interesse della prole, ma anche quello relativo alla quota parte dell’altro genitore relativa al complessivo mantenimento del figlio.

Tale rimborso ha contenuto “riparatorio” e vale ad indennizzare, per l’appunto, il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.

Poichè nel nostro ordinamento le obbligazioni avente natura indennitaria possono essere liquidate “equitativamente“, ossia secondo una valutazione che prescinde dalla specifica documentazione dell’ammontare del danno subito, la cui dimostrazione può risultare assai gravosa se non impossibile, la loro liquidazione potrà appunto appoggiare su un criterio equitativo e dovrà, comunque, tener conto dei redditi e delle sostanze con cui entrambi i genitori avrebbero potuto far fronte al mantenimento del figlio. (tribunale di Lecce, Sent. del 07-07-2016).

Detto ciò, ribadisco che non ci sono orientamenti del tutto univoci, pertanto, l’esperimento dell’azione giudiziaria va valutato avendo cura di approfondire bene con il cliente il rischio di causa e il rapporto costo/beneficio.

Per le questioni inerenti alla detrazioni fiscali, è consigliabile che si confronti con un commercialista.
Un caro saluto.

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