Buongiorno sig.ra,
mandi una raccomandata per chiedere la mensilità arretrata dando termine almeno 10 giorni per il versamento, contestualmente quantifichi le spese straordinarie e alleghi le dovute pezze giustificative.
Occorre precisare però che le spese per l’acquisto dei libri scolastici non vengono considerate spese straordinarie e dunque devono considerarsi ricomprese nell’assegno mensile (a meno che nella separazione o nel divorzio non sia stato pattuito diversamente).
Se il padre dovesse perseverare nel mancato versamento, occorrerà attivarsi mediante esecuzione forzata.
Quando l’omissione del pagamento riguarda l’assegno mensile è possibile procedere immediatamente in via esecutiva: questo perché il provvedimento di separazione o divorzio che prevede l’importo dell’assegno mensile è un valido “titolo esecutivo”.
Se invece il genitore non convivente con i figli omette di rimborsare all’altro la propria quota di spese straordinarie, va considerato che il provvedimento giudiziale, sul punto, non è un titolo esecutivo, ma occorre quantificare l’importo preciso delle spese in una nuova sede giudiziaria (il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo).
Per tutelare il proprio credito, dunque, il genitore che ha affrontato le spese deve ottenere un decreto ingiuntivo – che è il titolo esecutivo – allegando tutte le ricevute, scontrini e fatture relative alle spese sostenute. Solo dopo potrà procedere con l’esecuzione forzata, pignorando i beni del genitore inadempiente.
Vi è poi un orientamento giurisprudenziale meno “rigoroso” sulla questione, per cui in alcuni Tribunali è consentito procedere all’esecuzione forzata senza prima aver ottenuto un decreto ingiuntivo, ma occorre sempre allegare all’atto di precetto – che è il primo atto del procedimento di esecuzione – tutti i documenti giustificativi del credito relativo alle spese straordinarie sostenute per i figli.
Al riguardo, infatti, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha statuito che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento del figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. Allegazione e documentazione che va compiuta con l’atto di precetto”.
In ogni caso, per tutelare il proprio credito, è importante conservare sempre i documenti giustificativi (ricevute, scontrini e fatture) relativi alle spese straordinarie affrontate per i figli.
Spero di esserLe stata utile.
Un caro saluto
