Buongiorno,
Per procedere al riconoscimento di un figlio, quando quest’ultimo non abbia ancora compiuto quattordici anni, è necessario il consenso dell’altro genitore che lo abbia già riconosciuto.
In tal caso, il consenso dell’altro genitore non può negarsi se il riconoscimento del figlio risponde al suo primario interesse.
Se il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento tardivo dell’altro genitore, questi può ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria.
Il giudice valuterà se, nel caso specifico, il riconoscimento risponda all’interesse del minore oppure no.
Quanto al cognome, nel caso di riconoscimento tardivo del padre, il figlio naturale prenderà il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello materno.
Sul punto occorre però precisare che, secondo l’orientamento prevalente, la sostituzione del cognome non scatta automaticamente per il solo fatto del riconoscimento, in quanto può prevalere l’esigenza di conservare il cognome materno. In caso di disaccordo tra i genitori, sarà dunque il Giudice a decidere, nell’esclusivo interesse del minore.