2 Gennaio 2019 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Separazione: chi eredita, la nuova compagna o la ex-moglie?

Salve vorrei una informazione, sono separato consensualmente da oltre 10 anni e convivo con un’altra donna, se dovesse succedere un incidente stradale o altro chi beneficerebbe a parte i figli la mia attuale compagna o la mia ex.
grazie

Caro lettore,

immagino si riferisca ai diritti successori (eredità).

Finchè non interviene il divorzio (Lei mi parla di separazione quindi presumo che non abbiate ancora divorziato), gli “ex” coniugi continuano a mantenere i medesimi diritti successori che già gli erano riconosciuti in costanza di matrimonio.

Successivamente al divorzio tali diritti decadono.

Per quanto riguarda la Sua convivente (e ricordo che per convivenza giuridicamente rilevante si intende la situazione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso comune), la legge, con specifico riferimento ai diritti derivanti dalla morte di uno dei conviventi, si limita però a prevedere che:

– fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies c.c. per l’assegnazione della casa familiare (applicabile in presenza di figli minori anche ai conviventi),in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza,il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;

  • in caso di morte del conduttore, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
  • in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito spetta al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto già riconosciuto in favore del coniuge.

In assenza di altri richiami normativi la convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo dell’ordine dei successibili, e più in generale per tutti gli altri diritti successori (diversi da quelli sopra ricordati) che il nostro ordinamento riconosce ai coniugi.

Pertanto, nessun diritto spetta – in assenza di disposizioni testamentarie – al convivente in caso di morte del compagno.

Per di più il legislatore ha omesso di agevolare sotto il profilo fiscale gli strumenti in mano ai conviventi per disciplinare gli aspetti successori del loro rapporto: eventuali disposizioni a titolo liberale o successorio in favore del convivente scontano ai sensi del T.U.S. l’aliquota nella misura massima ivi prevista (cioè l’imposta di successione all’8% prevista per le liberalità tra estranei) né beneficiano di alcuna franchigia (che viceversa opera per i coniugi e per le parti di un’unione civile).

Se volesse tutelare la Sua compagna sotto il profilo successorio, il consiglio è dunque quello di procedere con il divorzio e poi (salvo l’ipotesi di un matrimonio con il quale la Sua compagna acquisirebbe automaticamente i diritti successori tipici dello status di moglie) redigere un testamento nel quale esprime Le Sue volontà, ovviamente nel rispetto delle quote di legittima spettanti ai suoi figli.

Un caro saluto.

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