Gentile lettrice,
se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento (come nel suo caso), l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso.
Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
Se il figlio da riconoscere ha già sedici anni, ne occorre il consenso.
Il consenso al riconoscimento non potrà più essere rifiutato dall’altro genitore se corrisponde all’interesse del figlio e, se ciò avvenisse, è sempre possibile rivolgersi al giudice competente.
Il Giudice chiamato a decidere sulla questione potrà autorizzare il riconoscimento qualora risponda all’interesse del minore:
e su questo punto il procedimento giudiziario si svilupperà, verranno valutati tutti i fattori in gioco, compreso l’equilibrio affettivo che il bambino possa aver raggiunto nel frattempo, il suo quotidiano ecc. I diritti e gli interessi da considerare sono tanti, la relativa verifica verrà compiuta in termini concreti dal giudice competente.
Altro punto da approfondire sarà, in caso di riconoscimento, con che modalità di inserimento e frequentazione il padre possa introdursi nella vita del bambino; tali modalità saranno modulate caso per caso proprio perché il primario obiettivo, occorre ribadirlo, è la serenità del minore.
Naturalmente la materia è ampia e complessa, in questa sede ho giusto potuto fornire qualche spunto, le consiglio vivamente di approfondire la sua posizione facendosi assistere da un legale di fiducia.
Un caro saluto.
