22 Novembre 2016 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino tel. 011/197.193.38

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Collocazione paritaria dei figli e tasse sulla casa in comunione dei beni nella separazione

Mia figlia ha lasciato la casa coniugale perché ha iniziato una nuova relazione. Ha proposto al marito la separazione consensuale con affidamento congiunto dei due figli minori (undici e diciassette anni) e collocazione paritaria presso la loro abitazione a causa dei turni lavorativi di entrambi. Lo stipendio è praticamente uguale. Il coniuge deve corrispondere comunque un assegno per i figli? Abitando il marito nella casa coniugale abbandonata da lei con i figli ed essendo in comunione di beni a chi spettano le tasse sull’abitazione considerando che lui sta pagando le spese ordinarie e la manutenzione ordinaria?

Gentile lettore

Lei pone tante e diverse questioni,  cercherò di darLe qualche spunto ma vista la complessità della materia e le poche informazioni di cui dispongo devo mettere le mani avanti e suggerirLe di rivolgersi ad un professionista di Sua fiducia.

In materia di mantenimento dei bambini, occorre fare un’indagine particolareggiata sulle condizioni economiche delle parti poiché il principio ispiratore è che ciascun genitore debba contribuire in proporzione alle proprie sostanze; il fatto che uno dei due genitori  possa godere dell’immobile familiare è un “vantaggio” che dovrà essere considerato, insieme agli altri fattori, ai fini di una corretta valutazione della situazione; in astratto, è possibile optare, in luogo dell’assegno periodico, per il cosiddetto mantenimento diretto (veda sul tema l’articolo già pubblicato in Mantenimento diretto come alternativa all’assegno) ma la fattibilità in concreto di questo regime va vagliata caso per caso e, comunque, è sempre il Giudice che poi  ha l’ultima parola e deciderà in base a cosa riterrà più opportuno nell’interesse dei minori.

Quanto all’immobile, se siete cointestatari, in linea generale le spese straordinarie sono a carico di entrambi indipendentemente da chi lo abita, salvo, naturalmente, diversi accordi fra le parti.

In questa sede null’altro si può dire.

Un saluto e un in bocca al lupo.

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