5 Giugno 2019 L'ESPERTO RISPONDE

Avv. Maria Ferrara

Titolare dello Studio professionale MF Legal Office che offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che conciliativo, con particolare riferimento al diritto di famiglia. Appassionata del proprio lavoro e “preda” di un guizzo creativo che la porta alla ricerca continua di nuove esperienze. Riceve su appuntamento nel suo studio di Via Baltimora, 90 a Torino - mail mariaelena.ferrara@gmail.com

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Doveri di un padre che non ha voluto riconoscere la figlia

Buongiorno,
Mia figlia ha 14 anni e non porta il cognome del padre, bensì il mio.
In quanto il padre naturale non mai voluto riconoscerla per una questione economica.
Presto diventerà padre per la seconda volta e mia figlia anche se minorenne vorrebbe tutto ciò che le spetta, del resto per l’amore paterno ormai c’è poco da fare!
Cosa dovremmo fare e cosa le spetta realmente?
Grazie

Buongiorno sig.ra,

Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo “status” di figlio.

L’azione volta ad ottenere tale risultato si chiama “azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale”.

Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”, con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc..

La procedura può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l’azione può essere promossa nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità o dal tutore.

Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l’azione sia promossa o proseguita.

Per il figlio l’azione è imprescrittibile. Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.

È ammesso ogni mezzo di prova, ma NON sono insufficienti sia la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) sia la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l’altro genitore all’epoca del concepimento.

La prova della paternità non è facile; analisi biologiche approfondite (DNA) consentono di arrivare a determinare con una certezza vicinissima al 100% l’attribuzione della paternità e/o maternità.

Per tale motivo ha particolare rilievo quale mezzo di prova il c.d. test del DNA, che consente, tramite l’analisi di materiale biologico prelevato dal figlio e dal presunto genitore, di stabilire con estrema sicurezza se quest’ultimo si effettivamente padre (madre) di colui che chiede la dichiarazione di paternità (o maternità).

Sul punto la invito a leggere un nostro precedente articolo: https://www.torinobimbi.it/articoli/sara-mio-figlio-chi-sara-il-padre-prova-del-dna.html

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